Art. 18.
(Ricetta e soggetti abilitati al rilascio).

      1. L'acquisto dei prodotti fitosanitari da parte del titolare della patente di cui all'articolo 17 è comunque subordinato al possesso della ricetta rilasciata dai soggetti abilitati di cui al comma 2 del presente articolo.
      2. La ricetta di cui al comma 1 deve essere rilasciata da un laureato in scienze

 

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e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali, da un agrotecnico o da un perito agrario iscritti nei relativi albi professionali, che certifichino sotto la propria responsabilità la necessità dell'uso dei prodotti fitosanitari nella quantità e nei modi in essa prescritti.